Statuto



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE


Art. 1
È  costituita l’Associazione “Scienza e Tecnica a Verona” (A.S.T.a V.) per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico - scientifico - tecnologico veronese.
L’Associazione è a carattere volontario, senza fini di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale; la sua durata è illimitata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’Associazione ha sede legale in Verona. 
L’individuazione di tale sede verrà decisa dal Consiglio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune o comunque della stessa Provincia, ovvero istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.

Art. 2
Sono compiti dell’Associazione:
- il censimento del patrimonio scientifico tecnologico di esistenza scolastica o industriale, di valore storico, esistente sul territorio veronese o comunque legato in qualche modo alla città o alla provincia di Verona;
- la promozione di iniziative di sollecitazione finalizzate a garantire la conservazione e la salvaguardia di detto patrimonio;
- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica finalizzata a promuovere la formazione di una diffusa consapevolezza dei pregi e del valore storico, culturale, sociale ed economico di detto patrimonio;
- la sollecitazione di interventi mirati di salvaguardia e recupero da parte di privati o di enti competenti; 
- la promozione di pubblicazioni inerenti detto patrimonio;
- la raccolta in una biblioteca apposita delle tesi di laurea di studenti veronesi o che comunque riguardino detto patrimonio;
- lo studio e la predisposizione di itinerari museali tematici;
- la valorizzazione di figure significative del mondo scientifico, tecnologico, industriale veronese;
- la raccolta e la esposizione al pubblico, in un costituendo Museo della Scienza e della Tecnica Veronesi, di oggetti, macchine, attrezzature, apparecchiature che siano documenti del processo scientifico-tecnologico svoltosi in territorio veronese (o dell’opera di persone nate od operanti nel territorio medesimo), tramite acquisizione di essi in proprietà inalienabile da parte dell’Associazione o in affidamento alla stessa. Tale Museo della Scienza e della Tecnica potrà poi essere ampliato anche con materiale non avente le restrizioni suddette.
- il reperimento di fondi o sponsorizzazioni atti a condurre a buon fine i compiti precedenti.

Art. 3
Costituiscono l’Associazione i soci fondatori e i soci ordinari; possono farne parte persone fisiche, indipendentemente dalla professione o dai titoli posseduti, aziende, istituzioni o enti, purché aderiscano alle finalità dell’Associazione stessa; in questi ultimi casi deve essere designato un legale rappresentante a partecipare all’Assemblea dei soci.
L’Associazione può partecipare quale socio ad altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi, nonché promuovere e coordinare le proprie attività istituzionali anche in concorso con altri Enti, Organismi e Associazioni, nazionali, internazionali o esteri.

Art. 4
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Inoltre sono presenti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
Il primo Consiglio dell’Associazione sarà formato dal Consiglio Costituente: tale incarico avrà la durata prevista dallo Statuto salvo diversa richiesta formulata dall’Assemblea dei soci fondatori.

Art. 5
L’Assemblea stabilisce le linee operative e programmatiche dell’Associazione; essa approva i bilanci consuntivo e preventivo, il programma annuale delle attività; le sue delibere sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei soci presenti: in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.
L’Assemblea elegge, scegliendo tra tutti i soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio, il Segretario e il Tesoriere che durano in carica tre anni.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualora gli stessi siano almeno la metà.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio, su proposta del Presidente o dei singoli membri del Consiglio stesso; essa deve essere convocata almeno una volta l’anno e, quando lo richiede almeno un sesto dei soci, non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
L’esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio entro il 31 Marzo dell’anno sociale successivo per deliberare in merito. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’Avviso di Convocazione contenente l’Ordine del Giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La presenza del socio in Assemblea può avvenire per delega, ma non sono ammesse più di due deleghe a uno stesso socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza,  dal socio più anziano per iscrizione. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea
Possono intervenire all’Assemblea, senza peraltro farne parte, i soci onorari e quanti altri siano stati invitati espressamente dal Consiglio.

Art. 6
Il Consiglio si compone di quattro membri eletti, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere che ne fanno parte integrante, tutti con diritto di voto; il Consiglio è eletto dall’Assemblea, dà attuazione alle direttive e al programma di attività approvato dall’Assemblea, stabilisce la quota annua di iscrizione: al suo interno le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all’ammontare della quota associativa. Tali delibere devono essere ratificate nell’Assemblea ordinaria  da tenersi, come già menzionato entro il 31 Marzo dell’anno sociale successivo. 
Le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

Art. 7
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio, è responsabile personalmente degli atti e delle scelte individualmente assunti; condivide la responsabilità con l’Assemblea o il Consiglio per